Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova, Sezione 1
Sentenza 21 settembre 2020, n. 623
Data udienza 21 luglio 2020
Il giudizio di compatibilità paesaggistica è connotato da un'ampia discrezionalità tecnica, poiché implica l'applicazione di cognizioni specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte, dell'architettura, caratterizzati da lati margini di opinabilità, oltre che di profili relativi all'antropizzazione del paesaggio naturale. Ne consegue che i pareri delle autorità preposte alla tutela del paesaggio possono essere censurati soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di un errore tecnico e fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, non potendo il sindacato giudiziale sostituirsi all'apprezzamento dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile .